Regolamento interno consortile

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--Mendolia Fabrizio 23:22, 18 feb 2010 (UTC)


REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento è predisposto dall’organo amministrativo ed approvato dai soci con le specifiche maggioranze previste dallo statuto sociale.

Qualora le norme di regolamento possano essere interpretate in contrasto con lo Statuto, prevarranno le norme di quest’ultimo.

Il Regolamento interno può essere modificato su proposta dell’organo amministrativo con decisione dei soci, presa con le specifiche maggioranze previste dallo Statuto.

Struttura organizzativa

Il consorzio è organizzato per poter operare in conformità ai principi dello Statuto e del presente regolamento.

In particolare, specifiche competenze sono assegnate all’Amministratore delegato.

Lo stesso infatti sarà stabilmente delegato a:

• marketing e comunicazione, con facoltà di intraprendere tutte le iniziative di rappresentanza e commerciali idonee al raggiungimento degli scopi consortili;

• individuare le gare coerenti con gli scopi consortili e far predisporre, con l’ausilio degli uffici tecnici delle consorziate, ogni documentazione necessaria per la partecipazione alla gara;

• aggiungere materie di interesse


Ammissione al consorzio

Possono essere soci del consorzio le società di ogni forma giuridica, che:

• svolgono attività nel settore di

• condividano le finalità del consorzio, come evidenziate nello statuto e che si impegnino a partecipare effettivamente all’attività dello stesso;

• si impegnino a non operare in concorrenza con il consorzio stesso, nel settore indicato nell’oggetto sociale e per le operazioni meglio specificate nel presente regolamento;

• non partecipino ad altro consorzio avente finalità analoghe;

• siano debitamente autorizzate, ai sensi di legge e di regolamento, allo svolgimento attività di ovvero di

• appartengano ad una fascia di classificazione, ai fini dell’acquisizione di appalti pubblici, pari o superiore a ___________ per l’attività di pulizia (D.M. 274/1997 art 3) e pari o superiore a _________________ per l’attività di logistica

Il socio che perde anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento e dallo statuto, deve darne comunicazione entro 15 giorni al consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, manifestando o meno l’intendimento di rimuovere la causa ostativa. Qualora il socio abbia manifestato la volontà di rimuovere la causa ostativa, il consiglio di amministrazione potrà concedere un con gru termine, a sua insindacabile giudizio, al socio. Negli altri casi il consiglio delibererà l’esclusione del socio nelle forme previste dallo statuto.


Domanda di ammissione

La società che, possedendo i requisiti, volesse partecipare al consorzio, dovrà farne domanda scritta al consiglio di amministrazione del consorzio stesso.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

• statuto sociale

• visura camerale aggiornata

• estratto autentico della deliberazione del competente organo di adesione al consorzio

• copia degli ultimi tre bilanci di esercizio approvati

• estratto autentico del libro soci da cui risulti l’intera compagine sociale aggiornata.

• Dichiarazione di impegno a rispettare lo statuto sociale, il presente regolamento e le delibere degli organo consortili

• Consenso scritto a favore del consorzio, ai sensi della legge 675/96, al libero trattamento dei propri dati personali, per le finalità consortili

• Certificato di conformità a norme volontarie sulla qualità


Deliberazione di ammissione

L’organo amministrativo, oltre a valutare la sussistenza dell’aspirante socio dei requisiti formali per l’adesione al consorzio, dovranno valutare l’idoneità dell’aspirante socio ad integrarsi effettivamente e fattivamente alle finalità consortili, considerando l'interesse del consorzio e le sue strategie di sviluppo.


Esecuzione della deliberazione

Qualora l’organo direttivo deliberi l’ammissione dell’amettendo, la stessa si potrà realizzare attraverso:

la cessione da parte di tutti i consorziati di una parte della loro partecipazione all’ammettendo, alle condizioni liberamente negoziate tra le parti;

mediante aumento del capitale sociale per un importo pari alla partecipazione da riservare all’ammettendo. La deliberazione di aumento del capitale sociale dovrà prevedere un sovrapprezzo proporzionato all’entità del patrimonio netto del consorzio, come risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Qualora il consiglio approvi l’ammissione del richiedente, dovrà ottenere decisione unanime dei soci sul gradimento del richiedente stesso. Detta decisione costituirà quindi gradimento dello stesso anche ai fini delle clausole statutarie di cessione delle partecipazioni, così come rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri consorziati.

Nel caso in cui l’organo amministrativo opti per l’ipotesi di aumento del capitale sociale, lo stesso procederà a convocare l’assemblea dei soci. La deliberazione di aumentare il capitale sociale costituirà espressione di gradimento relativamente all’amittendo.

Il consorziato, al momento dell’adesione, deve versare al consorzio l’intera quota annuale di contributo per la copertura delle sese di gestione, oltre le eventuali specifiche spese sostenute dal consorzio per la sua ammissione.


Attività del consorzio

Il consorzio si propone di assumere, per conto delle proprie consorziate appalti relativi all’attività di e di relativamente alle gare nazionali promosse dalle Amministrazioni statali e da quelle delle amministrazioni territoriali, da altri enti di tipo pubblico.

Le consorziate si fanno correlativamente carico di ogni onere, rischio ed impegno, anche economico e finanziario, derivante dall’assunzione dell’appalto da parte del consorzio.

Ogni consorziala è quindi tenuta a programmare e predisporre, autonomamente e fin dalla fase di studio del progetto relativo all’appalto, il proprio impegno imprenditoriale e la necessaria copertura finanziaria, per la migliore esecuzione dello stesso.

Per la costituzione della cauzione, sia provvisoria che definitiva, o di altre forme di garanzie richieste dal committente, sarà l’organo amministrativo del consorzio che individuerà l’istituto di credito o la compagnia di assicurazione alla quale sarà affidata la pratica. Le relative spese saranno ripartite tra i consorziati nella medesima misura in cui vengono suddivisi i corrispettivi.

Ogni consorziata saranno responsabile della puntuale esecuzione del servizio loro affidato, così come della emissione delle fatture (per l quota di corrispettivo che le compete e da determinarsi secondo le modalità in seguito indicate) e di ogni altra documentazione che sarà prevista dal contratto con l’Amministrazione o Ente affidatario del servizio.

Sarà il consorzio, ricevute le fatture da parte delle consorziate, ad emettere la fattura nei confronti del committente e a curarne l’incasso, senza assunzione di responsabilità alcuna nei confronti delle consorziate per eventuali inadempimenti o ritardi da parte del committente.

Il credito della consorziata sarà esigibile nei confronti del consorzio dal momento e nella misura in cui il Consorzio abbia incassato le corrispondenti somme da parte del committente.

Il credito verso il consorzio non può essere ceduto a terzi, neanche a società di factoring.

Il consorziato risponderà, anche nei confronti degli altri consorziati, ogni volta che il committente addurrà a sospendere o ritardare i pagamenti a favore del consorzio per fatto e colpa del consorziato stesso.

L’ufficio consortile preposto alla riscossione dei crediti opererà in stretto rapporto con le consorziate, che fin da ora si impegnano ad offrire gratuitamente la massima cooperazione, anche per risolvere le eventuali difficoltà insorte nella riscossione e dipese dalla non corretta esecuzione dei favori affidati alle singole consorziate.


Il consorzio affida l’esecuzione dei lavori ai propri consorziati. In particolare la procedura si svolge secondo le seguenti direttive:

L’affidamento dei lavori potrà avvenire solamente ai consorziati che:

• siano in regola col pagamento della contribuzione consortile,

• non si trovino in una condizione di assenza di uno dei requisiti di ammissione

• non si trovino in una condizione di violazione o di inosservanza di obblighi per i quali lo statuto o il presente regolamento prevedano la deliberazione di esclusione.

La ripartizione dell’appalto e quindi del corrispettivo dello stesso tra le consorziate, avviene su base regionale e in base al fatturato realizzato nell’esercizio precedente da ciascuna consorziata nella singola regione e per medesima attività. La determinazione del fatturato avviene attraverso ( inventarsi qualcosa.. il quadro VT è facoltativo e riguarda le sole operazioni verso consumatori finali)

In alternativa

La ripartizione dell’appalto e quindi del corrispettivo dello stesso tra le consorziate, avviene su base regionale e in base alla forza lavoro impiegata nell’esercizio precedente da ciascuna consorziata nella singola regione. La determinazione della forza lavoro viene determinata in base alla base imponibile dichiarata ai fini irap, risultante dall’ultima dichiarazione trasmessa antecedentemente alla data di partecipazione all’appalto.

La consorziata si obbliga ad eseguire il servizio, nella percentuale come sopra determinata, in caso di aggiudicazione del servizio al Consorzio.

La consorziata che non esegua il servizio dovrà rispondere dei danni cagionati a consorzio ed alle altre consorziate, anche per risarcire il danno di immagine e danno alla credibilità commerciale del consorzio stesso.

Le consorziate assumono:

• l’obbligo di prendere visione del contratto e della documentazione relativa al servizio assegnato, assumendo ogni necessaria informazione utile all’esatta esecuzione dello stesso;

• l’obbligo di adempiere esattamente i servizi oggetto del contratto secondo le regole contenute nello stesso e comunque con diligenza. Le stesse terranno indenne il consorzio da ogni azione risarcitoria proposta dal committente o da terzi, in esecuzione (o per la mancata esecuzione del contratto);

• ogni obbligo e responsabilità comunque connessa all’esecuzione dei servizi assegnatigli, negli stessi termini in cui sono state assunte dal consorzio nei confronti della committente che di terzi, obbligandosi a tenere indenne il consorzio qualora lo stesso fosse tenuto a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale;

• l’obbligo di eseguire il servizio a mezzo della propria organizzazione, garantendo il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, rispettando i termini e modalità di esecuzione ed ogni altra prescrizione prevista dal contratto stipulato tra il consorzio e la committente, nelle eventuali integrazioni degli stessi, nei capitolati e nei disciplinari tecnici;

• l’impegno a non esercitare diritti e poteri propri nei confronti del committente;

• a non cedere i contratti assegnati dal consorzio, nemmeno in caso di cessione del ramo di azienda

• l’obbligo di eseguire i servizi garantendo la piena osservanza di tutte le norme di legge, quelle amministrative, quelle relative ai rapporti di lavoro, agli obblighi previdenziali, assicurativi, al trattamento economico dei lavoratori ed agli infortuni sul lavoro, ai contratti collettivi, tenendo indenne il consorzio da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto;

• l’obbligo di sottoscrivere, in qualità di coobligate, la polizza assicurativa che il consorzio dovrà stipulare con il committente, nonché a sottoscrivere una dichiarazione di accollo delle somme richieste al consorzio per qualsiasi causa dalla compagnia di assicurazione

• l’obbligo di costituire, per la quota affidata a ciascuna di esse, la garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) che il consorzio deve rilasciare al committente;

• il rischio che può derivare dai ritardati o mancati pagamenti da parte del committente, pur obbligandosi a prestare il servizio contrattuale in modo tempestivo, a regola d’arte e senza interruzione alcuna;

• l’obbligo di stipulare polizza assicurativa sulla responsabilità civile per danni che dovessero derivare dai propri dipendenti o terzi nell’esecuzione dei servizi.

Il consorzio ha diritto di assumere iniziative che reputa opportune al fine di assicurare la corretta esecuzione dei lavori, riservandosi il diritto di effettuare controlli e verifiche ispettive in merito all’esecuzione dei servizi.


Il mancato rispetto degli obblighi assunti, cosi come la richiesta della committente di sostituire l’esecutore dei servizi, a causa di accertate mancanze nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, giustificheranno la deliberazione, da parte dell’organo amministrativo del consorzio, della revoca di assegnazione dei servizi alla consorziata, salvo il risarcimento di ogni danno patito.


Bilancio e modalità di ripartizione delle spese

Unitamente al progetto di bilancio consuntivo per l’esercizio precedente, l’organo amministrativo procederà alla redazione di un bilancio di previsione per l’esercizio in corso, non soggetto all’approvazione da arte dei soci.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, sono accompagnati da un prospetto analitico per il riparto dei costi tra i consorziati, secondo le regole che seguono.

Spese che devono essere rimborsate dai soci con il contributo annuale e/o con contributo straordinario:

• spese relative all’organo amministrativo e all’eventuale organo di controllo;

• spese relative all’uso di locali, utilizzo di telefono, fax, linea dati, fornitura di acqua, luce e gas;

• spese di cancelleria, stampati e postali,

• costi amministrativi relativi alla tenuta della contabilità, agli adempimenti tributari, alle pratiche amministrative presso il Registro delle Imprese;

• tributi locali e diritti camerali;

• quote associative e premi di assicurazione;

• imposte

spese che devono essere rimborsate dai soci con un contributo proporzionale all’entità dei servizi affidati al singolo consorziato (utilizzando per semplicità l’entità del fatturato delle consorziate verso il consorzio, per singolo anno):

• spese di consulenza per la predisposizione della documentazione di partecipazione alla gara di appalto;

• spese per l’ottenimento delle garanzie richieste dal bando/contratto d’appalto

• spese dell’eventuale personale dipendente

• spese bancarie ed interessi passivi (al netto degli attivi)

• spese legali di impugnazione di risultati di gara avversi

spese che devono essere rimborsate dai singoli soci:

• spese notarili per l’ingresso del singolo socio

• spese legali per la tutela dell’interesse del consorzio nei confronti del consorziato inadempiente

• spese legali e notarili per il recesso e/o la esclusione del singolo socio.