Regolamento di emissione strumenti finanziari ex art. 2346 c.6 e art. 2349 codice civile

Da Wikilegal.

--Benotto 09:01, 17 apr 2010 (UTC)

REGOLAMENTO

“STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI ALFA S.p.a. 2010”


ARTICOLO 1 – Disposizioni preliminari

1.1. Il presente Regolamento disciplina l'emissione e le caratteristiche degli "Strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi ALFA S.p.a. 2010" (in avanti detti per brevità "Strumenti finanziari ALFA 2010") ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2346 del codice civile e dell’art. x.1 dello statuto sociale.

[Nota: si tratta della clausola statutaria http://www.wikilegal.it/index.php?title=Societ%C3%A0_per_azioni_-_strumenti_finanziari_ex_art._2346_c.6_e_art._2349_codice_civile) ]

ARTICOLO 2 – Emissione degli strumenti finanziari

2.1. Sono emessi n. NN strumenti finanziari del valore nominale di euro YYYYYYYYY (...................../00) ciascuno, per un importo complessivo di euro ZZZZZZZZZZZZZZZZZ (......................../00), rappresentativi di apporti di denaro che saranno iscritti a patrimonio netto della società emittente.

2.2. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” devono essere sottoscritti esclusivamente da persone fisiche o giuridiche già azioniste della società, purché residenti in uno degli stati appartenenti alla Unione Europea, al fine di conferire alla stessa mezzi finanziari godendo al tempo stesso di diritti patrimoniali e amministrativi più ampi di quanto ottenibili con i titoli obbligazionari. I titolari degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” non divengono azionisti della società.

2.3. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” hanno la medesima durata prevista per la società (art. X dello statuto sociale). Il recesso dagli “Strumenti finanziari ALFA 2010” è possibile esclusivamente nei casi previsti dall’art. XX dello statuto sociale e per un importo comunque non superiore al proprio valore nominale.

2.4. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del codice civile, ad eccezione del riferimento al capitale sociale. Sui titoli dovrà altresì essere indicata la specifica denominazione "Strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi".

ARTICOLO 3 – Diritti patrimoniali

3.1. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” sono remunerati mediante la corresponsione di un interesse annuale, da pagarsi entro 120 giorni dal termine di ciascun esercizio, nella misura prevista al successivo paragrafo 3.2 ma condizionato al positivo andamento economico della società come previsto al paragrafo 3.3.

3.2. La misura dell’interesse in ragione d’anno sarà pari al tasso “euribor 12 mesi” rilevato il primo giorno lavorativo dell’anno solare di riferimento aumentato di uno “spread” pari al 1,50% ma condizionato al raggiungimento, da parte della società, di un risultato netto d’esercizio positivo.

3.3. Nel caso in cui il risultato netto d’esercizio dovesse essere negativo, gli interessi dovuti per il periodo di riferimento dovranno essere ridotti, ed eventualmente azzerati, della misura necessaria ad annullare la summenzionata perdita di periodo.

3.4. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” devono essere ridotti in conseguenza di perdite ma postergatamente alle azioni ordinarie.

3.5. In caso di scioglimento della società, gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” sono rimborsati in via anticipata rispetto agli azionisti della società, per un importo comunque non superiore al proprio valore nominale, senza diritto ad alcuna quota di eventuali utili maturati e non distribuiti.

3.6. In caso di emissione di titoli quotati in mercati regolamentati, il sottoscrittore di “Strumenti finanziari ALFA 2010” avrà diritto alla conversione degli strumenti detenuti in azioni ordinarie della società con sovrapprezzo di euro XX ogni euro uno di capitale sociale sottoscritto.

[In alternativa, per una remunerazione più “normale”, non subordinata al risultato economico della società i commi 3.1, 3.2 e 3.3 possono essere sostituiti, ad esempio, dal seguente]

3.1. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” sono remunerati mediante la corresponsione di un interesse da pagarsi in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. La misura dell’interesse in ragione d’anno sarà pari al tasso Euribor sei mesi rilevato il primo giorno del semestre di riferimento di ciascuna rata aumentato di uno “spread” pari al 1,30%.

ARTICOLO 4 – Diritti amministrativi

4.1. Ai titolari degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” è riservata la nomina di un consigliere di amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'art. x.1.2 dello statuto sociale. [Nota: si riferisce sempre alla clausola statutaria http://www.wikilegal.it/index.php?title=Societ%C3%A0_per_azioni_-_strumenti_finanziari_ex_art._2346_c.6_e_art._2349_codice_civile) ]

ARTICOLO 5 – Assemblea dei sottoscrittori

5.1. Nel caso in cui gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” vengano sottoscritti da una pluralità di sottoscrittori, l’esercizio dei diritti amministrativi di cui all’art. 4 del presente regolamento avverrà mediante deliberazione assunta dall’assemblea dei sottoscrittori, convocata da uno di essi secondo le modalità previste dall’art. XX dello statuto sociale. [Va indicata la clausola statutaria che regola la convocazione dell’assemblea] Il presidente dell’assemblea dei sottoscrittori viene nominato dagli intervenuti. Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti su proposta del presidente dell’assemblea. Si applica l’art. XX dello statuto sociale. [Va indicata la clausola statutaria che regola costituzione e deliberazioni dell’assemblea]

ARTICOLO 6 – Collocamento e circolazione degli strumenti finanziari

6.1. Il collocamento ed il successivo trasferimento degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” sono riservati alle persone fisiche e giuridiche indicate dall'art. 2.2 del presente Regolamento.

6.2. Gli “Strumenti finanziari ALFA 2010” sono nominativi e trasferibili ai soli soggetti indicati all’art. 2.2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Regime fiscale

7.1. Dalle somme corrisposte ai sottoscrittori degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” per interessi saranno detratte esclusivamente le imposte e le tasse di cui sia obbligatoria la rivalsa.

ARTICOLO 8 - Luogo di pagamento e delle operazioni di rimborso

8.1. Il pagamento degli interessi e le operazioni di rimborso avranno luogo presso la sede sociale, ovvero presso le aziende di credito e gli altri enti eventualmente designati in forma scritta dai sottoscrittori.

ARTICOLO 9 - Varie

9.1. Tutte le comunicazioni della società ai sottoscrittori degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” verranno validamente effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio comunicato all’atto della sottoscrizione o a quello successivamente comunicato.

9.2. La sottoscrizione degli “Strumenti finanziari ALFA 2010” comporta la piena accettazione delle condizioni fissate nel presente regolamento.

9.3. Qualsiasi controversia fra i sottoscrittori e la società sarà decisa in via esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di XXXX.

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