Contratto di agenzia plurimandatario in esclusiva Art. 1742 1743 c.c.

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--Mendolia Fabrizio 10:49, 6 gen 2010 (UTC)



CONTRATTO DI AGENZIA


Egr. Sig.


Luogo, lì…………

Sul presupposto della Vostra iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio di cui alla legge 204/85, al numero _________ formuliamo la presente per conferirVi incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti trattati dalla nostra Società, quali risultano dall’allegato “A”.

L’incarico che non Vi attribuisce il potere di rappresentare la Società né di impegnarLa nei confronti dei terzi, viene conferito alle condizioni e nei termini che seguono:

1. CONDIZIONI DI VENDITA

Per i prodotti di cui all’allegato Vi viene riconosciuto il regime di esclusiva previsto dall’art. 1743 Codice Civile, relativamente al territorio nazionale e con la esclusione delle vendite direzionali, ovvero sulle vendite direttamente effettuate dalla società, anche a mezzo di dipendenti venditori.

Sarà nostra insindacabile facoltà, senza che ne derivi alcun compenso o indennità a vostro favore, eliminare il diritto di esclusiva qualora lo scostamento tra il budget di vendita annuale assegnatovi e le vendite realizzate col vostro intervento sia superiore al ____ % del budget delle vendite stesso.

Vi è consentito accettare mandati di agenzia da altri preponenti, purché gli stessi non siano in concorrenza, per prodotto e/o zona, con la nostra Società.

I prodotti oggetto della vendita e le percentuali di provvigione riconosciuteVi, sono elencati nel documento allegato detto "A", che deve ritenersi parte sostanziale ed integrante del presente mandato.

Con la sottoscrizione del presente contratto Vi dichiarate comunque edotti di tutte le norme contrattuali che regolano il rapporto tra Agenzia e società preponenti e Vi impegnate ad osservarle.

2. VARIAZIONE DI CLIENTELA E/O PRODOTTI, RIDUZIONE DELLA ZONA.

La clientela assegnataVi e con essa i prodotti costituenti promozione di vendita, potranno essere soggetti a variazione in ogni momento del rapporto; le variazioni di clientela avverranno con il preavviso stabilito dalle disposizioni collettive infra richiamate, quelle relative ai prodotti subordinatamente alle modificazioni del catalogo della società, documento che, ai fini del presente incarico, viene assunto come parametro di riferimento. In riferimento alle esigenze di penetrazione del mercato della società, la zona assegnatale in esclusiva potrà essere ridotta con preavviso di almeno sei mesi.

3. OBBLIGHI

Con l’accettazione dell’incarico Vi obbligate:

a. ad attenervi alle ulteriori istruzioni che potremo impartirVi avuto riguardo alle disposizioni dell’art. 1746 c.c.; b. a fornirci con la frequenza che riterremo opportuna e almeno mensilmente, una situazione relativa alla clientela assegnataVi e alle visite effettuate, al tipo di prodotti più richiesti dalla stessa, sia in generale che nell’ambito della nostra gamma, alla solvibilità e alla situazione economica dei vari clienti, nonché specifiche, tempestive segnalazioni che la società dovesse ritenere di proprio interesse; c. ad accertarVi preventivamente alla assunzione di commissioni con pagamento differito, della solvibilità dei clienti e della stabilità e certezza della loro residenza; d. a fare in modo che, nel caso in cui nello svolgimento della Vostra attività Vi avvaleste della collaborazione di terzi quali Vostri dipendenti o procacciatori, questi saranno in rapporto esclusivamente con Voi, essendo escluso ogni loro rapporto con la nostra società.

4. PROPOSTE

Nella raccolta delle proposte d’acquisto dovrete attenerVi scrupolosamente alle condizioni di vendita ed ai prezzi di listino stabiliti da questa società, di cui Vi dichiarate edotti.

Le commissioni acquisite, costituenti mere proposte di contratto, dovranno risultare esclusivamente da appositi moduli a stampa ed essere formulate in modo tale da non generare alterazione alcuna del contenuto delle dichiarazioni di volontà del cliente del quale dovrà essere peraltro fornito ogni elemento di identificazione.

In difetto, ed in particolare nelle ipotesi che la proposta non rechi la sottoscrizione autentica del cliente o della persona avente capacità di obbligarsi in sua vece, la mancata o irregolare esecuzione di tali affari comporterà, ove del caso, una Vostra precisa responsabilità risarcitoria aggiuntiva alla naturale perdita della provvigione.

Per ogni commissione acquisita dovrà essere espressa la riserva di approvazione da parte di questa società.

Fermo restando il nostro diritto di non accettare ordini da Voi trasmessi, ci riserviamo tuttavia la facoltà, anche nel caso di loro accettazione e conseguente stipulazione dei contratti, di recedere dagli stessi, accettare il recesso dei committenti o di risolverli d’accordo con loro; in tutti questi casi non Vi competerà alcuna provvigione. Vi informeremo comunque tempestivamente del rifiuto di ordini da Voi trasmessi o di annullamenti di ordini già accettati. I resi e le sostituzioni dovranno essere da noi autorizzati (salvo evidenti e indiscutibili falli).

5. SCONTI

Non Vi è attribuita facoltà di concedere sconti e dilazioni di pagamento se non nei limiti preventivamente da noi autorizzati. In questo caso la provvigione Vi sarà riconosciuta sul prezzo scontato e nelle ridotte percentuali riportate negli allegati.

Per gli ordini trasmessi con prezzi errati in meno, Vi verrà data comunicazione e Voi dovrete provvedere alla rettifica degli stessi assumendone la responsabilità.

6. RISERVATEZZA DEI DATI

Allo scopo di agevolarVi nell’attività, potremo porre a Vostra disposizione, senza corrispettivo, gli archivi, relativi ai clienti assegnatiVi.

L’accesso a detti archivi Vi sarà consentito esclusivamente per fini attinenti al presente incarico e pertanto non potrete utilizzare le informazioni acquistate per fini diversi né, tantomeno, farne oggetto di divulgazione a terzi, e ciò anche successivamente allo scioglimento del presente contratto.

Per ogni violazione riscontrata, fermo quanto previsto al successivo punto 12, sarà nostro diritto applicare una penale di euro .

7. PREVENZIONE E RISCOSSIONE CREDITI

Sulla base degli elementi e delle informazioni che potremo fornirVi, dovrete attivarVi per prevenire, nei limiti del possibile, la morosità dei clienti.

La riscossione dovrà avvenire esclusivamente mediante consegna da parte del cliente di assegni circolari o bancari tratti all’ordine della società non trasferibili. Sarete tenuto a farci pervenire detti titoli al più tardi entro 3 (tre) giorni dalla consegna. In nessun caso Vi sarà consentito di trattenere le somme incassate in pretesa compensazione con eventuali Vostre spettanze.

8. PROVVIGIONI

Le provvigioni matureranno a Vostro favore solo per gli affari che avranno regolare esecuzione e Vi spetteranno nel momento e nella misura in cui il cliente avrà effettuato o avrebbe dovuto effettuare il pagamento. Conseguentemente ove l’affare promosso non abbia avuto esecuzione per cause a noi non imputabili non avrete diritto di percepire le provvigioni e dovrete restituire le provvigioni, qualora già percepite. Se l’affare avrà avuto esecuzione parziale la provvigione Vi spetterà in proporzione della parte eseguita.

Avrete diritto alla provvigione anche sugli affari accettati dopo la cessazione del rapporto, ma entro 60 giorni dalla cessazione stessa a condizione che proviate di averci inviato o ricevuto dal cliente, prima dello scioglimento del contratto, le relative proposte di acquisto debitamente sottoscritte o comunque, che forniate idonea prova scritta che la conclusione dell’affare è stata soprattutto effetto della Vostra attività. Voi dovrete tuttavia prestarVi a nostra richiesta, a svolgere le mansioni di Vostra competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Con la sottoscrizione del presente contratto riconoscete e accettate che nella determinazione della percentuale delle provvigioni spettativi, è stato considerato nella ragione del 20% dell’aliquota provvigionale complessiva, il corrispettivo e indennità tutte del patto di non concorrenza, di cui al successivo articolo 12.

9. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI

Le provvigioni saranno conteggiate alla fine di ogni trimestre solare e pagate nei 30 giorni successivi. Il pagamento Vi verrà effettuato a mezzo bonifico al domicilio bancario indicatoci entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del trimestre.

Qualora non formuliate obiezioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto provvigioni, questo si intenderà definitivamente approvato con decadenza dal diritto di sollevare eccezioni e/o contestazioni. Sarà nostra facoltà di procedere alla compensazione di eventuali crediti vantati nei Vostri confronti a qualsiasi titolo.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando ogni altro caso di risoluzione per inadempimento, la Vostra inadempienza agli obblighi stabiliti ai precedenti punti 1 (divieto di relazioni con imprese concorrenti) – 4 (raccolta delle proposte d’acquisto con firma autentica) – 6 (riservatezza dei dati) – 7 (trasmissione degli incassi nel termine fissato – divieto di compensazione), costituirà causa di risoluzione del rapporti che si verificherà di diritto – ex art. 1456 c.c. – a ricevimento della dichiarazione della società – da inoltrare a mezzo di lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato in questo contratto – di avvalersi della clausola risolutiva.

11. DURATA – RECESSO

Il presente incarico che sostituisce ogni altra eventuale precorsa pattuizione, si intende stipulato per il periodo dal _________ al ____________. Le parti escludono il tacito rinnovo del presente contratto.

La risoluzione anticipata del presente contratto potrà avvenire soltanto nei casi fissati dalla legge, ossia per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o su accordo delle parti.

Sarà peraltro facoltà delle parti, di comune accordo, recedere dal contratto con effetto immediato, pur in assenza di fatti integranti giusta causa di recesso, ma in tal caso la parte recedente sarà tenuta a corrispondere all’altra parte, in sostituzione di preavviso, ove questo non sia stato rinunziato, una indennità da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni collettive.

12. PATTI DI NON CONCORRENZA

Vi impegnate a titolo personale e anche in forma societaria, per interposta persona o per conto di terzi, in qualsiasi caso di scioglimento del presente contratto, a non assumere contratti di agenzia, subagenzia, procacciamento, distribuzione, vendita e quant’altro possa essere in concorrenza con la nostra attività, nella medesima zona, per la medesima clientela e per il medesimo genere di beni e servizi per i quali è concesso il presente contratto, per anni 2 (due) dall’estinzione del contratto medesimo. Accettate e vi intendete pienamente soddisfatti, del compenso previsto dall'art. 8 del presente mandato, quale compenso a fronte della accettazione del presente patto di non concorrenza.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non espressamente convenuto si richiamano le disposizioni dell’accordo economico collettivo 16.11.1988 come novellato dell’accordo 30 ottobre 1992 intendendosi ad esso attribuire significato di piena ad esaustiva efficacia.

14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Prendete atto e accettate che non potete cedere o conferire la Vostra posizione contrattuale a terzi senza il nostro preventivo benestare scritto. Qualsiasi cessione del Vostro contratto di agenzia a terzi o conferimento dello stesso in società, dovrà esserci comunicata per iscritto con preavviso di almeno 2 mesi; saremo liberi di decidere se continuare il rapporto o considerarlo risolto senza preavviso ulteriore per fatto da Voi dipeso.

15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti contraenti si impegnano sin d’ora a sottoporre ogni controversia, che dovesse insorgere tra di esse in ordine all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, al giudizio di un collegio arbitrale composto da due membri, con facoltà di nomina del terzo, in caso di disaccordo, di guisa tale che il lodo possa essere espresso a maggioranza. I primi due arbitri saranno nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due così eletti o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di ______________, il quale provvederà anche, su istanza della parte diligente, alla nomina dell’arbitro che l’altra parte non abbia eventualmente nominato. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza vincoli di procedura.

Vogliate restituirci copia della presente lettera di incarico sottoscritta per accettazione nonché per accettazione espressa ai sensi dell’art. 1341 c.c. delle clausole infra richiamate.

FIRMA DELL'AGENTE

FIRMA DEL PREPONENTE



Dichiaro di approvare in ogni sua parte il contenuto della presente lettera di incarico.

Approvo in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quanto previsto ai punti: 1 (destinatari – esclusiva); 2 (variazione della clientela e dei prodotti); 8 (provvigioni – provvigioni sugli affari promossi dopo la cessazione del rapporto – misura della provvigione e remunerazione del patto di non concorrenza); 9 (decadenza dalla contestazione degli estratti conto provvigionali); 10 (star del credere); 11 (clausola risolutiva espressa a favore della società); 12 (recesso 2° comma); 13 (patto di non concorrenza); 14 (riferimenti normativi); 15 (divieto di cessione dei contratti); 16 (clausola compromissoria).


FIRMA DELL'AGENTE

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