Clausola ai sensi dell’articolo 3 comma 8 L. 136/2010 (”Piano straordinario contro le mafie” – Tracciabilità dei flussi finanziari)

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--Mendolia Fabrizio 10:18, 3 nov 2010 (UTC)


Articolo XX Clausola ai sensi dell’articolo 3 comma 8 L. 136/2010 (”Piano straordinario contro le mafie” – Tracciabilità dei flussi finanziari)


Ricorrendone le condizioni di legge, la stazione appaltante assume espressamente e inderogabilmente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, previsti dalla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’appaltatore si assume l’obbligo inderogabile di mettere a disposizione della stazione appaltante, copia conforme all’originale dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti interessati alle forniture/servizi di cui al presente contratto, al fine di permettere alla stazione appaltante di esperire le verifiche di cui all’art.3 comma 9 della Legge 136/2010. In caso di inadempimento ovvero di adempimento tardivo oltre 15 giorni dalla specifica richiesta, il contratto si intenderà risolto per fatto e colpa dell’appaltatore.

Il contratto è automaticamente risolto di diritto, in tutti i casi in cui anche una sola transazione finanziaria relativa o inerente al contratto avvenga in forme diverse da quelle previste dalla norma in oggetto. In tale caso si applicano le disposizioni previste in tema di risoluzione di cui al successivo articolo YY.

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