Cessione di credito a titolo di garanzia Art 1260 c.c.

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--Mendolia Fabrizio 09:12, 6 gen 2010 (UTC)


ATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA


ALFA S.r.l., con sede in ______________, Via __________ N. ____ capitale sociale di EURO ____________ interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia: ________ (di seguito, a seconda dei casi, ALFA o la SOCIETÀ) debitamente rappresentata per quanto infra.

Premesso che:

A. in data _________ ALFA da una parte e _________ S.p.A., con sede in _______ Via ________ n. __, Capitale Sociale Euro 3______________interamente versato, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di _____________ e C.F. __________________, Partita IVA n. _______________ (di seguito ISTITUTO), dall'altra hanno concluso un contratto di finanziamento dell'importo complessivo di EURO ________________,00 (di seguito, il FINANZIAMENTO);

B. i termini indicati nel presente atto con lettere maiuscole hanno il significato loro attribuito nello stesso ovvero quello attribuito nel FINANZIAMENTO e i termini definiti al singolare si riferiranno ai plurali e viceversa e quelli definiti al maschile si riferiranno al femminile e viceversa;

C. a garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte della SOCIETÀ delle OBBLIGAZIONI GARANTITE (quali definite all'art. 2 che segue), quest'ultima si è impegnata a cedere a favore di ISTITUTO i diritti di credito da essa vantati in relazione al contratto di affitto in essere con BETA (quale infra definita) ed identificato alla premessa D;

D. che la SOCIETÀ (di seguito, anche, la CEDENTE) è titolare dei diritti di credito (di seguito, i CREDITI) derivanti dal seguente contratto di affitto (di seguito, il CONTRATTO DI AFFITTO), e di cui in Allegato 1:

- contratto di affitto di ramo di azienda del 16 novembre 2002 stipulato da ALFA, in qualità di locatrice, da una parte, e BETA S.r.l., con sede in __________ (___), Via __________________ n. ___ (di seguito, BETA), in qualità di conduttrice, dall'altra, ed avente ad oggetto i beni immobili siti nei Comuni di __________ e ________________.

E. la CEDENTE intende cedere ad ISTITUTO (di seguito, anche il CESSIONARIO) i CREDITI in relazione al CONTRATTO DI AFFITTO.

Tutto ciò premesso e confermato a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti nelle loro rispettive capacità, stipulano e convengono quanto segue.

1. Per effetto della sottoscrizione del presente atto la CEDENTE cede al CESSIONARIO, che accetta, a garanzia delle OBBLIGAZIONI GARANTITE (quali definite all'art. 2 che segue), tutti i CREDITI comunque nascenti, anche eventuali e/o futuri, ai sensi di o in relazione ai CONTRATTO DI AFFITTO (di seguito, la GARANZIA).

2. La GARANZIA garantisce il puntuale ed esatto adempimento, da parte del CEDENTE delle obbligazioni tutte nascenti dal FINANZIAMENTO (di seguito, congiuntamente, le OBBLIGAZIONI GARANTITE) ed in particolare:

(a) il rimborso del FINANZIAMENTO;

(b) il pagamento degli interessi (corrispettivi e moratori) relativi al FINANZIAMENTO;

(c) il pagamento degli importi per commissioni, oneri ed accessori correlati al FINANZIAMENTO; nonché

(d) il reintegro nelle somme che le FINANZIATRICI dovessero restituire in caso di annullamento o revoca dei predetti rimborsi o pagamenti.

3. In esecuzione della GARANZIA, tutte le somme relative ai CREDITI, per capitale interessi ed accessori, esclusa la parte corrispondente all’i.v.a. , comunque corrisposte, dovranno essere tempestivamente poste a disposizione del CESSIONARIO mediante versamento del correlativo importo sul conto corrente n. in essere presso il CESSIONARIO medesimo, precisandosi che il CESSIONARIO sarà in ogni caso legittimato ad esigere direttamente le somme relative ai CREDITI ceduti.

Laddove non sussista alcuna delle circostanze di cui all'art. 9 del FINANZIAMENTO, resta inteso che le somme di volta in volta incassate dal CESSIONARIO in virtù della presente disposizione verranno dal CESSIONARIO medesimo trattenute in garanzia, solo fino alla concorrenza massima dell'importo corrispondente alla rata del piano di ammortamento richiamato all'art. 3.3 del FINANZIAMENTO di immediata successiva scadenza, maggiorato del 10% in relazione alla componente interessi ed altri accessori. L'eventuale surplus di volta in volta esistente verrà retrocesso al CEDENTE entro il secondo GIORNO LAVORATIVO BANCARIO immediatamente successivo alla ricezione, da parte del CESSIONARIO, di istruzioni scritte da parte della SOCIETÀ. Resta inteso che la SOCIETÀ medesima potrà dare istruzioni al CESSIONARIO di compensare gli importi così trattenuti con l'importo di ratei in scadenza, fermo restando in tal caso l'obbligo di ricostituire la garanzia di cui al presente contratto con le rivenienze dei canoni di affitto di futura percezione.

4. Tutti i diritti del CESSIONARIO e le obbligazioni del CEDENTE ai sensi del presente contratto sono assoluti e incondizionati e la loro validità ed esistenza é autonoma e indipendente da qualsiasi modificazione, rinnovazione e/o novazione del FINANZIAMENTO, di parti di esso e/o delle disposizioni in esso contenute e/o di qualunque delle obbligazioni da esso previste e regolate. Detti diritti ed obbligazioni rimarranno inoltre validi ed efficaci indipendentemente da ogni altra modifica che possa essere concordata con riguardo al tempo al luogo ed alle modalità di adempimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE.

5. Il trasferimento al CESSIONARIO della titolarità dei CREDITI costituisce una garanzia indivisibile, nonostante e indipendentemente da qualunque pagamento parziale ancorché definitivo e irrevocabile a fronte delle OBBLIGAZIONI GARANTITE. Tale GARANZIA, inoltre, si intende costituita in aggiunta e senza pregiudizio di ogni altra garanzia reale o personale concessa o spettante, o che dovesse essere concessa o spettare in futuro, al CESSIONARIO, a garanzia delle OBBLIGAZIONI GARANTITE e di alcuna di esse.

6. La GARANZIA sarà estinta al momento del totale rimborso da parte della SOCIETÀ, di tutti i propri obblighi di pagamento, per capitale ed interessi, ai sensi del FINANZIAMENTO (fermo restando il diritto di rimborso anticipato facoltativo di cui agli artt.____ e ____ del FINANZIAMENTO), a condizione che siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di pagamento, per capitale ed interessi, nei 24 mesi antecedenti la data del rimborso totale o, nel caso in cui tale rimborso avvenga prima del 24° mese dalla data del FINANZIAMENTO, nel corso del periodo tra l'erogazione del FINANZIAMENTO e la data del rimborso totale.

7. Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 cod. civ., laddove BETA nella qualità di debitore ceduto, non provveda alla contestuale formalizzazione un atto di accettazione della presente cessione ai sensi di legge, il CEDENTE provvederà a notificare prontamente il presente contratto a BETA altresì acconsentendo, fin d'ora, a tale notifica anche se la stessa fosse richiesta dal CESSIONARIO. Il CEDENTE provvederà quindi a fornire la prova dell'avvenuta notifica tramite ufficiale giudiziario territorialmente competente.

8. Il CEDENTE dichiara e garantisce quanto segue:

(a) il CEDENTE ha ed avrà il pieno diritto, ricorrendone le circostanze, al pagamento delle somme ad esso spettanti ai sensi del CONTRATTO DI AFFITTO senza vincoli, garanzie, diritti di opzione e di prelazione, altro onere o gravame. Il CEDENTE non ha ceduto, assoggettato a onere, gravame, costituito in pegno o creato garanzie reali su alcuno dei propri diritti, titolarità ed interessi relativi ai crediti di somme ai sensi dei CONTRATTO DI AFFITTO né ha altrimenti acconsentito a cedere o trasferire qualunque dei propri diritti, titolarità o interessi relativi ai CONTRATTO DI AFFITTO;

(b) il presente contratto costituisce, all'atto dell'accettazione e/o della notifica di cui al precedente art. 7, una cessione di crediti perfezionata, valida ed azionabile nei confronti di terzi a favore del CESSIONARIO, a garanzia dell'adempimento delle OBBLIGAZIONI GARANTITE.

9. Tutte le comunicazioni ai sensi del o relative al presente contratto dovranno essere inviate per fax seguito da lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

Quanto al CEDENTE:


Quanto al CESSIONARIO:


10. Il presente contratto nonché tutti i diritti e gli obblighi ad esso inerenti si intenderanno disciplinati dalla legislazione italiana e dovranno essere interpretati in conformità alla stessa.

11. L'eventuale nullità di una clausola del presente contratto non comporterà la nullità dell'intero contratto.

12. Foro competente a conoscere in via esclusiva ogni controversia relativa la presente contratto sarà in via esclusiva il Foro di ______________.

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