Contratto di Rete di Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 commi 4-ter e seguenti del D.L. 5/2009

Da Wikilegal.
Versione delle 18:36, 23 feb 2012, autore: Mendolia Fabrizio (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

--Mendolia Fabrizio 18:36, 23 feb 2012 (UTC)



N. xxxxxxxxx di repertorio N. xxxxxxxxxx di raccolta

CONTRATTO ISTITUTIVO DI RETE DI IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno xxxxxxxx

xxxxxxxx

in xxxxx, via xxxxxxx n. xx.

Davanti a me xxxxx xxxxxxxx notaio residente a xxxxxxx ed iscritto presso il Collegio Notarile di xxxxxx sono presenti i signori:

Xxxxxxx xxxxxxxx, nata a xxxxxx il xx xxxxxxx xxxxx, domiciliata per la carica a Milano, via xxxxxxxx n. xxxxx, la quale dichiara di intervenire in quest'atto nella propria qualità di amministratore unico e in rappresentanza della società "xxxxxxxx S.R.L." con sede legale a xxxxxxxx, via xxxxxx n. xxx, capitale sociale euro xxx.000, interamente versato, società di diritto italiano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di xxxxxx xxxxxx , , munita degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale,

Xxxxxxx xxxxxxxx, nata a xxxxxx il xx xxxxxxx xxxxx, domiciliata per la carica a Milano, via xxxxxxxx n. xxxxx, la quale dichiara di intervenire in quest'atto nella propria qualità di amministratore unico e in rappresentanza della società "xxxxxxxx S.R.L." con sede legale a xxxxxxxx, via xxxxxx n. xxx, capitale sociale euro xxx.000, interamente versato, società di diritto italiano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di xxxxxx xxxxxx, munita degli occorrenti poteri in forza di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione tenutosi in data xx xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxxxx, nata a xxxxxx il xx xxxxxxx xxxxx, domiciliata per la carica a Milano, via xxxxxxxx n. xxxxx, la quale dichiara di intervenire in quest'atto nella propria qualità di amministratore unico e in rappresentanza della società "xxxxxxxx S.R.L." con sede legale a xxxxxxxx, via xxxxxx n. xxx, capitale sociale euro xxx.000, interamente versato, società di diritto italiano, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di xxxxxx xxxxxx, munita degli occorrenti poteri in forza di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione tenutosi in data xx xxxxxxx xxxxxx,

in seguito anche indicate come "IMPRESE".

Dette comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano quanto segue:

Premesso

I)

- che la società xxxxxxxxx Srl svolge, fra l'altro, l'attività di xxxxxxxx;

- che la società xxxxxxxx Srl svolge, fra l'altro, l'attività di xxxxxxxxx;

- che la società xxxxxxx Srl svolge, fra l'altro, l'attività di xxxxxxxxx;

- che dette imprese operano all'interno della stessa filiera e condividono l'esercizio delle proprie attività nell'ambito del settore della xxxxxxx in genere e più specificatamente nel settore dei xxxxxxxxx;

- che, pertanto, al fine di accrescere la propria capacità innovativa, incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la propria competitività sul mercato, le imprese partecipanti intendono disciplinare nuove forme di collaborazione e coordinamento reciproco, nella prospettiva di conseguire stabili sinergie che permettano alle imprese stesse di garantire vantaggi alle rispettive organizzazioni aziendali in termini di qualità, innovazione ed economicità;

II)

che, a tal fine, le imprese intendono:

- collaborare nella ideazione, produzione e commercializzazione di nuovi prodotti e di nuovi servizi innovativi, come pure nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi esistenti nei rispettivi portafogli, specie con un marchio comune;

- coordinare le modalità di accesso nel mercato nazionale e internazionale, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

- esercitare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, al fine di migliorare la gestione degli acquisti, del magazzino, della gestione amministrativa, della funzione commerciale, condividendo anche strumentazioni tecniche, informatiche e strutture operative;

- esercitare in comune un'attività di ricerca e sviluppo, anche condividendo un laboratorio comune, e possibilmente producendo nuovi brevetti; III)

che, al fine di raggiungere l'obiettivo sopra indicato, le Imprese hanno intenzione di stipulare un Contratto di Rete di Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 commi 4-ter e seguenti del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni, nella Legge 33/2009, successivamente modificato con Legge 99/2009 e dall'articolo 42 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 122 del 30 luglio 2010.

Tanto premesso e approvato quale parte integrante del presente atto, fra le parti si stipula e si conviene quanto segue.

ARTICOLO I - OGGETTO

Le Imprese, a mezzo dei loro costituiti rappresentanti, al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato attraverso l'innovazione di prodotti, processi e servizi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, convengono di stipulare fra loro un contratto di rete di imprese per lo svolgimento delle attività di cui al punto II) della premessa (in seguito "la Rete").

Nei rapporti con i terzi la rete di imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome xxxxxxxxxxxx e apposito logo.

ARTICOLO II - OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti intendono perseguire, tramite l'istituzione della Rete, l'obiettivo strategico della innovazione della loro attività e dell'innalzamento della loro capacità competitiva e, in particolare, intendono accrescere la propria capacità di penetrazione sul mercato nazionale ed internazionale mediante l'offerta di prodotti e servizi di elevato standard qualitativo e con un forte contenuto di innovazione tecnologica.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte al punto II) della premessa dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto e tali sono le attività comuni poste a base della Rete.

ARTICOLO III - ENUNCIAZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

a)xxxxxxxx.

b) xxxxxxxxx

c) xxxxxx;

d) nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle Imprese;

e) nella partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali con lo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici del presente contratto ed in base alle risorse economiche decise anno per anno dall'Organo Comune;

f) nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento;

g) nella registrazione di un marchio comune e nell'esercizio di azioni di tutela dello stesso; nella ricerca di prodotti/processi innovativi e della gestione e tutela dei relativi brevetti.

Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l'anno solare; il primo decorre dalla data di costituzione.

ARTICOLO IV - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le Imprese sono obbligate, relativamente a tutte le attività inerenti alla realizzazione del Contratto di Rete:

- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti o dei servizi;

- a fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze e ai prodotti impiegati e a quelli da impiegare per la qualificazione della propria attività produttiva e quindi i disciplinari di produzione.

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una delle Imprese ad un'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale, senza possibilità di essere utilizzate per scopi diversi da quelli della Rete, fatta salva la diversa preventiva autorizzazione scritta dell'Impresa che le ha fornite. Ciascuna delle Imprese avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

ARTICOLO V - FONDO PATRIMONIALE COMUNE

1. Oltre a quanto contenuto nell'articolo che precede, le Imprese si obbligano ad eseguire i conferimenti in denaro, nella misura di euro xx.000,00 (xxxxxx virgola zero zero) per ciascuna Impresa. Dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla Rete entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta di versamento inviata dal Comitato di Gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto versamento.

2. Ciascuna Impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad opera del Comitato di Gestione della Rete secondo le risultanze di un piano previsionale approvato dal Comitato stesso e il conguaglio relativo all’anno precedente.

Le Imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi straordinari, su richiesta del Comitato di Gestione della Rete, per sopperire ad eventuali variazioni dei programmi previsionali.

La misura dei contributi ordinari di conguaglio e straordinari è decisa annualmente dal Comitato di Gestione a maggioranza dei componenti in carica.

L'impresa partecipante alla Rete che non intenda aderire alla richiesta di ulteriori contributi in denaro o ad altro titolo potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso potrà essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui l'impresa ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

La richiesta di versamenti nel fondo comune di importo superiore a dieci volte il conferimento inizialmente eseguito, dovrà però essere deliberata con il voto unanime dei componenti il Comitato di Gestione.

Con il regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell'interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all'Impresa beneficiaria di tali prestazioni.

3. Il ritardo nei pagamenti dovuti dai partecipanti alla Rete è sanzionato con l'applicazione di un interesse di mora pari a punti cinque in più dell'Euribor mensile tempo per tempo vigente. Ove l'inadempimento si protragga oltre tre mesi, il Comitato di Gestione della Rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la Rete e l'Impresa inadempiente.

La risoluzione del rapporto verso il singolo partecipante non comporta diritto di quest’ultimo al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente quali finanziamenti con diritto a restituzione.

4. In caso di scioglimento della Rete, il patrimonio e le attività nette residue saranno ripartiti tra le imprese in proporzione agli apporti per quanto concerne i conferimenti in denaro, mentre i conferimenti in natura saranno restituiti all'Impresa conferente. Per l’utilizzo del marchio comune si provvederà a regolamentazione a mezzo del regolamento di rete approvato unanimemente dagli aderenti fondatori.

ARTICOLO VI - DURATA

Il presente contratto avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ARTICOLO VII - ORGANO COMUNE

1. L'attuazione del programma di rete e l'organizzazione delle attività della Rete sono affidate ad un Organo Comune, detto Comitato di Gestione, costituito da tanti membri quanti sono le imprese partecipanti.

Ogni impresa nomina un proprio esponente nel Comitato di Gestione della Rete. Ciascun componente può essere revocato in ogni tempo dall'impresa che lo ha nominato, la quale provvederà alla sua sostituzione in ogni altro caso di decadenza dall'incarico.

I componenti del Comitato di Gestione eleggono, al loro interno, il Presidente, cui sono attribuite le funzioni indicate all'articolo 2381, primo comma, del codice civile, che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.

2. Il Comitato di Gestione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

3. Salvo diversamente pattito nel presente atto, Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti.

Dovranno essere assunte con il voto favorevole della totalità dei componenti il Comitato di Gestione della Rete le decisioni concernenti l'ammissione alla Rete di nuove imprese.

Le decisioni di esclusione di un'impresa dalla Rete dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti i partecipanti al Comitato di Gestione, con espressa esclusione per il rappresentante dell'impresa di cui è decisa l'esclusione.

4. Al Comitato di Gestione della Rete viene conferito mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto di Rete, oltre che nei casi indicati dalla Legge, anche per il compimento di qualsiasi atto fosse necessario per l'attuazione del programma di rete nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti e per dare esecuzione al presente contratto.

Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del Contratto di Rete ed a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- predisporre disciplinari e regolamenti di qualità;

- verificare la conformità ad essi delle attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;

- scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione di campagne pubblicitarie collettive ed individuali, stipulare contratti pubblicitari di qualunque natura, e quelli relativi a partecipazioni a fiere

- regolamentare l'utilizzo di marchi e brevetti della Rete,

- sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati,

5. Al Presidente del Comitato di Gestione è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente che collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto per il compimento degli atti decisi dal Comitato di Gestione.

In particolare il Presidente agisce in rappresentanza delle imprese aderenti al contratto in oggetto nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione del libro delle deliberazioni, da cui risultino sia la sua nomina alla carica che la decisione in ordine al compimento dell'atto.

Il primo Comitato di Gestione viene nominato nelle persone di:

xxxxx xxxxxxx, rappresentante di xxxxxxxxxx S.R.L., sopra generalizzato, codice fiscale xxxxxxxxxxxx;

xxxxxx, rappresentante di xxxxxxx S.R.L., sopra generalizzato, , codice fiscale xxxxxxxxxxxx;

xxxxxx, rappresentante di xxxxxxx S.R.L., sopra generalizzato, , codice fiscale xxxxxxxxxxxx.

ARTICOLO VIII - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

L'adesione di nuove imprese può avere luogo solo con il consenso unanime di tutti i membri del Comitato di Gestione.

In caso di accettazione della proposta di adesione da parte del Comitato di Gestione, il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e l'eventuale contributo straordinario.

Sono inoltre a carico della nuova impresa aderente tutte le spese necessarie per per la formalizzazione della stessa.

ARTICOLO IX - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.

Il recesso dichiarato entro il 30 (trenta) settembre ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 (trenta) settembre ha effetto dall'1 (uno) gennaio del secondo anno successivo.

Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso.

Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

2. La partecipazione alla Rete è trasferibile solo unitamente all'azienda, rientrando il presente contratto nella disciplina dell'articolo 2558 del codice civile.

3. E' esclusa di diritto l'Impresa che sia dichiarata fallita o che sia ammessa a procedure concorsuali.

Potrà essere esclusa dal Contratto di Rete, per decisione dell'Organo di Gestione presa all'unanimità di tutti componenti non nominati dall’escludenda, l'Impresa che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso la Rete ovvero l'impresa che procedesse ad una sostanziale modifica dell'attività che ne costituisce l'oggetto cosi' da svolgere attività non coerenti con gli obiettivi della rete.

Non sono ripetibili le somme versate alla Rete a titolo di contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione. Resta salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni.

ARTICOLO X - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto con il consenso unanime di tutte le Imprese partecipanti.

ARTICOLO XI – DOMICILIO DELLA RETE

La rete è domiciliata presso il Presidente del Comitato di Gestione della Rete.

ARTICOLO XII - SPESE

Le spese del presente atto e quelle da esso derivanti sono a carico delle imprese partecipanti in parti uguali.


Di quest'atto ho dato lettura alle parti; quest'atto viene sottoscritto alle ore

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa quest'atto xxxx pagine e fin qui della xxxxx su xxxx fogli.

Strumenti personali