Società per azioni Statuto art 2328 c.c.

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--Mendolia Fabrizio 08:54, 28 dic 2009 (UTC)

S T A T U T O


DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 E' costituita una società per azioni avente la seguente denominazione:

" ALFA BETA S.P.A."

Articolo 2

2.1 La società ha sede nel Comune di ____________________, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle Imprese.

2.2 L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della vigente disciplina di legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere - con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo allo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società ed enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con le modalità di legge.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a titolo oneroso - mediante conferimenti in denaro o in natura - o a titolo gratuito, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

Articolo 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

AZIONI - DISCIPLINA DEL LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8

8.1 Qualora uno dei soci intendesse trasferire ad altro socio od a terzi - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo (anche gratuito) - le proprie azioni o diritti di usufrutto o di opzione sulle stesse, dovrà preventivamente farne offerta in vendita per iscritto agli altri soci al domicilio indicato nel libro soci, indicando l'eventuale prezzo a lui offerto o il valore dell'eventuale diverso corrispettivo o comunque il valore in caso di intenzione di trasferire a titolo gratuito, le altre condizioni della cessione, le generalità complete del cessionario cui esso intende trasferire le azioni o i diritti anzidetti. I soci che intendano acquistare tali azioni o diritti dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della offerta di cui sopra, darne comunicazione indirizzata al socio cedente e, per conoscenza, agli altri soci. Nella comunicazione dovrà essere contenuta, in via alternativa:

- l'accettazione del trasferimento al prezzo e alle altre condizioni indicati dal socio cedente, da formalizzarsi in atto notarile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di acquisto;

- la volontà di rimettere la determinazione del prezzo medesimo al Collegio peritale di cui appresso.

Nel caso in cui più soci destinatari dell'offerta esercitino la facoltà sopra indicata, le azioni o i diritti offerti saranno ripartiti fra detti soci in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella società. Nel caso che il prezzo o valore indicato dal socio cedente non appaia congruo ai soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto di acquisto, la determinazione del valore delle azioni verrà effettuata da un Collegio peritale, da nominarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del diritto di acquisto. Il Collegio sarà composto da tre membri, dei quali due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo nominato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza, dal Presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ad istanza della parte più diligente. Le spese e le competenze del Collegio saranno sostenute dai soci che ne richiederanno l'intervento. Il Collegio determinerà il valore sulla base di un bilancio avente come data di riferimento la fine del mese precedente la data dell'incarico e che dovrà essere redatto applicando i principi contabili e di revisione statuiti dall’OIC. Il Collegio, nella determinazione del valore dovrà tenere conto, altresì, dell'entità delle azioni poste in vendita, attribuendo - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione di un pacchetto azionario superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Qualora la determinazione del Collegio sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo o valore originariamente comunicato dal cedente, questi potrà scegliere se cedere le azioni agli altri soci al prezzo così determinato - sempre che essi intendano acquistarle - o rinunciare tout court al trasferimento delle azioni medesime; qualora, viceversa, la determinazione del Collegio non sia inferiore di oltre 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo o valore originariamente comunicato dal cedente, gli altri soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti posti in vendita al prezzo determinato dal Collegio, dandone comunicazione entro quindici giorni dal ricevimento della determinazione del valore da parte del Collegio; il versamento del prezzo come sopra determinato dovrà essere effettuato in unica soluzione entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione dell'accettazione del trasferimento, contestualmente alla formalizzazione della girata delle azioni. Nel caso di mancata o ritardata accettazione del trasferimento da parte di tutti gli altri soci nei termini sopra previsti, il socio cedente avrà facoltà di trasferire le azioni o i diritti offerti, alle condizioni ed al previsto cessionario indicati nell'offerta originariamente comunicata agli altri soci, purché il trasferimento avvenga entro novanta giorni dal termine sopra previsto. Se tale trasferimento non fosse così perfezionato, ogni ulteriore progettato trasferimento dovrà costituire oggetto di nuova offerta agli altri soci. Colui che abbia acquistato azioni o diritti senza osservare le disposizioni di cui alla presente clausola non sarà iscritto nel libro soci, né potrà esercitare alcun diritto sociale o trasferire quanto acquistato con effetto verso la Società. Tutte le comunicazioni di cui al presente punto devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le disposizioni di cui al presente punto non valgono per i trasferimenti agli ascendenti e discendenti dei soci.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 9

9.1 Il diritto di recesso compete, per tutte o parte delle azioni possedute, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all’estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- le modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2 Il diritto di recesso è esercitato con le modalità e nei termini di cui agli artt. 2437 bis e ss. Codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

10.1 L'Assemblea può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e tra queste in particolare:

- l'approvazione del bilancio;

- la nomina e revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la determinazione del compenso dei sindaci e degli amministratori;

- la deliberazione sulla responsabilità dei sindaci e degli amministratori.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche delle statuto, salvo quanto eventualmente previsto in appresso;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'emissione di prestiti obbligazionari;

- le altre materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

10.2 L'assemblea in via ordinaria e/o straordinaria è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo lettera raccomandata A/R ricevuta dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e particolari esigenze lo richiedano, in relazione alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c..

10.3 L'Assemblea deve essere convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. In mancanza di detta convocazione da parte dell'organo Amministrativo o degli altri organi indicati nell'art. 2367 Codice civile, l'Assemblea è convocata dal Tribunale ai sensi della norma sopra indicata.

10.4 Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso che in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per le prima.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e votazione circa gli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

10.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto.

10.7 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

10.8 L'Assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo particolari ipotesi previste dalla legge.

10.9 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

10.10 L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale presente in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le seguenti delibere:

- cambio dell'oggetto sociale;

- trasformazione della società;

- scioglimento anticipato;

- proroga della società;

- revoca dello stato di liquidazione;

- trasferimento della sede all'estero;

- emissione di azioni privilegiate.

10.11 I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto.

10.12 I soci dovranno depositare presso la sede sociale, oppure presso gli istituti indicati nell’avviso di convocazione - almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza - i propri titoli o certificati, al fine di dimostrare la legittimazione ad intervenire e votare in Assemblea. In seguito a detta consegna, l'organo amministrativo è tenuto ai sensi dell'art. 2370 Codice civile ad iscrivere nel libro soci coloro che non risultano in esso iscritti.

10.13 I soci possono partecipare per il tramite di delegati. Non possono essere delegati i membri degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti della società, le società controllate o i membri degli organi amministrativi e di controllo nonché i dipendenti delle società controllate. La delega non può essere rilasciata in bianco. Lo stesso delegato non può rappresentare più di venti soci.

10.14 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell' ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

10.15 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.16 Il voto segreto non è ammesso.

10.17 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 11

11.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; spetta all' assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell' organo amministrativo.

11.2 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

11.3 All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società., ad accezione della vendita di beni immobili ed al rilascio di garanzie reali e/o personali, operazioni per le quali delibererà l’assemblea ordinaria degli azionisti. L'amministratore unico ed il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione.

11.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo); gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea . Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.5 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11.6 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di statuto costituisce causa di immediata decadenza dell' amministratore.

11.7 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all' ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

11.8 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la modalità di esercizio degli stessi. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

11.9 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

11.10 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Nell'ipotesi che il consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri la delibera potrà essere adottata solo col voto favorevole di entrambi i consiglieri; il consiglio formato da due membri si intenderà decaduto in caso di disaccordo sulla revoca dell'amministratore delegato.

11.11 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

11.12 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio ed a tutti i partecipanti di accertare l'identità degli intervenuti;

- sia consentito al presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e far constare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi video/audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

11.13 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, consigliere delegato e membro del comitato esecutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto del limite globale di remunerazione dell'organo amministrativo, determinato dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 12

12.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì, salvo diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria, il controllo contabile.

12.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.; la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

12.3 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 11.12 del presente statuto.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 13

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, a norma di legge.

13.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio - dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle partecipazioni al capitale da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

14.1 La società si scioglie per la cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 15

15.1 Ogni controversia tra la società ed i soci, fra i soci e gli organi sociali o fra i soci stessi, in ordine ai rapporti sociali - se trattasi di controversia compromettibile - verrà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato ed operante secondo le norme procedurali della Camera Arbitrale di Milano, ad istanza della parte diligente. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il suo lodo non sarà impugnabile.

NORME FINALI

Articolo 16

16.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dal libro soci, che l'organo amministrativo è tenuto ad aggiornare tempestivamente.

16.2 Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Strumenti personali