Atto di assenso dei soci o associati all’utilizzo delle ritenute d’acconto subite per la compensazione dei debiti della società/associazione
--Benotto 13:10, 15 giu 2010 (UTC)
(Su carta intestata del socio)
Luogo, data
Spettabile
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/SOCIETA'
Indirizzo
Codice fiscale
OGGETTO: Atto di assenso all’utilizzo delle ritenute d’acconto subite per la compensazione dei debiti dell’associazione ai sensi della circolare num. 56/E del 23 dicembre 2009.
A seguito della facoltà, illustrata dalla citata circolare 56/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 23 dicembre 2009, per i soci di società di persone ed associazioni professionali di trasferire all’associazione la parte di ritenute residue una volta scomputato il debito IRPEF del singolo socio, il sottoscritto _____________________________(nome e cognome socio/associati), codice fiscale ___________________________________, in qualità di socio dell’associazione professionale (o società) ____________________________, codice fiscale ______________________________, acconsente a cedere alla citata associazione una quota di ritenute d’acconto non superiore a quanto residui dallo scomputo dell’IRPEF.
L’assenso al trasferimento delle ritenute all’associazione si intende conferito a tempo indeterminato, sino a revoca espressa da effettuarsi con atto avente data certa, anche mediante utilizzo di mezzi informatici.
L’importo delle ritenute da cedere all’associazione Vi sarà comunicato annualmente una volta completati i conteggi delle imposte relative, e coinciderà con l’importo indicato nell’apposito rigo del Modello Unico dell’associato cedente denominato “ritenute art. 5 non utilizzate” (corrispondente al rigo RN33 col. 3 di Unico 2010).
Quale contropartita del credito trasferito, un volta completata la compensazione, l’associazione provvederà a rimborsare senza indugio l’associato cedente. Le somme rimborsate costituiscono “partite di giro di natura finanziaria”, prive di rilevanza reddituale e fiscale.
Vi garantiamo l’esistenza del credito e la sostanziale correttezza dei nostri conteggi; come previsto dalla citata circolare 56/E, nessuna responsabilità potrà insorgere in capo all’associazione per eventuali errori di calcolo compiuti dall’associato, che sarà responsabile dell’eventuale riattribuzione di ritenute per un importo superiore a quanto effettivamente disponibile e dovrà prontamente procedere al versamento integrativo della differenza mediante l’utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso”.
Distinti saluti,
FIRMA SOCIO/ASSOCIATO