Contratto di locazione di immobile uso non residenziale art 1571 c.c. L. 392/1978

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--Mendolia Fabrizio 12:15, 7 gen 2010 (UTC)


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENE IMMOBILE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:

____________________ seguito denominata “locatore” )

e

La società ___________________

(in seguito denominata “Conduttore”)

1) Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l’unità immobiliare, costituita dalla porzione di immobile raffigurata in tinta rossa nel tipo planimetrico allegato al presente contratto, costituito da n. ____ vani oltre accessori, sita in comune di _________ alla via __________ n. ___________, dalla quale ha accesso, per lo svolgimento di attività che non comportino contatto con il pubblico.

2) La locazione ha la durata di anni sei a decorrere dal giorno di oggi; la scadenza sarà quindi il XX XX XXX. Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di sei anni, e così di seguito, in mancanza di disdetta che ciascuna delle parti può inviare all’altra a mezzo raccomandata a.r. da inviare con un preavviso di sei mesi. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della L. 27.07.1978 n.392 con le modalità ed ivi termini previsti. E’ espressamente concessa al Conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore mediante lettera raccomandata con un preavviso di sei mesi.

3) E’ vietato al conduttore di mutare, anche in parte e anche solo temporaneamente, uso dell’immobile, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore.

4) Il canone annuo di locazione è stabilito in euro __________ (___________), da pagarsi al domicilio del Locatore in 4 rate trimestrali anticipate di euro ciascuna scadenti il 31.03 - 30.06 – 30.09 – 31.12 –, la prima rata riferita al periodo dal giorno di decorrenza al ____________verrà pagata entro il _____________.

5) Le parti convengono che il canone sia aggiornato annualmente su richiesta del Locatore, di un importo pari al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6) Il Conduttore si impegna a rimborsare tutte le spese condominiali non straordinarie inerenti l’ immobile locato. Resteranno a carico del Conduttore stesso tutte le spese per utenze e allacciamenti vari. Il locatore dichiara che la quota di spese condominiali relativa all’immobile oggetto del contratto nel trascorso esercizio a ammontava a euro XXXXXXXXX .

7) Il mancato o parziale pagamento, entro i termini e le modalità di Legge, di una rata di canone e/o delle quote per gli oneri accessori, la mutata destinazione dell’uso dei locali nonché la sublocazione non autorizzata, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Conduttore ai sensi dell’art. 1456 c.c.

8) Il Conduttore dichiara di avere esaminato i locali e gli impianti tutti e di averli trovati in buono stato di manutenzione a norma dell’art. 1575 c.c. e si impegna a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Eventuali migliorie o addizioni che verranno consentite si intenderanno definitivamente acquisite all’immobile con esonero della locatrice da qualsiasi rimborso o indennizzo.

9) Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. ed ogni altra riguardante tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile locato e precisamente elettrici (suonerie, fili, citofono, ecc.), idraulici (rubinetti, vasche, lavandini, sifoni, termosifoni, eventuale impianto di riscaldamento autonomo, ecc.), serramenti, serrande, tapparelle (comprese cinghie, rulli, cardini, vetri. ecc.) sono a carico del Conduttore. E’ riservata al Locatore la facoltà di eseguire nell’immobile, sia all’interno che all’esterno, riparazioni, senza obbligo di compenso anche se le opere durassero oltre trenta giorni purché abbiano carattere di urgenza, rinunciando con ciò l’inquilino al disposto degli art. 1582, 1583, 1584, c.c..

10) Il Conduttore è costituito custode della cosa locata ed esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti da fatto doloso o colposo, omissioni di colpa di terzi e segnatamente per i furti con o senza scasso e per i danni che eventualmente potessero verificarsi nei locali e alle cose ivi custodite per umidità, invasione od infiltrazione d’acqua, nonché per rigurgito di fogna. E’ altresì responsabile nei confronti degli utenti e dei terzi per danni derivanti dall’uso dell’immobile e manleva espressamente il locatore da ogni obbligo e responsabilità, tenendolo indenne da ogni richiesta a qualsiasi titolo avanzata. Parimenti il Locatore è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio ivi compreso portierato, il riscaldamento ed il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

11) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, la Conduttrice elegge domicilio nei locali locati.

12) Salvo il disposto di cui all’art. 8 della Legge 392/78, sono a carico del conduttore le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, nonché le tasse, sopratasse di bollo e le spese di esazione e quietanza. Si precisa inoltre che essendo il presente contratto è soggetto a imposta di registro, la stessa sarà sopportata dalle parti in eguali quote.

13) Il Conduttore è esonerato dal costituire deposito cauzionale.

14) Il Locatore si riserva il diritto di collocare contatori per misurare il consumo dell’acqua e, in al caso, il Conduttore dovrà rimborsare, oltre al prezzo dell’acqua consumata, il costo del noleggio, lettura e manutenzione degli stessi.

15) Nessuna azione potrà essere intentata dal Conduttore moroso.

16) Ogni eventuale controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di XXXXX


Il Locatore

Il Conduttore

A norma degli art. 1341 e 1342 codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui ai punti, 6) spese condominiali, 7) risoluzione, 11) domicilio, 16) foro esclusivo, dichiarano espressamente di approvarle.

Il Locatore

Il Conduttore

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