Contenzioso tributario - istanza sospensione riscossione provvisoria delle sanzioni

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Versione delle 17:19, 9 feb 2011, autore: Mendolia Fabrizio (Discussione | contributi)

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--Mendolia Fabrizio 17:19, 9 feb 2011 (UTC)



ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si richiede a codesta Commissione Tributaria Regionale, di sospendere I'efficacia esecutiva del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in vista della sussistenza, per i motivi nel seguito indicati, del fumus boni iuris, nonché del danno grave che la scrivente, si troverebbe a subire a seguito dell'esecutività del provvedimento di irrogazione delle sanzioni pari ad €

Il fumus boni iuris

Quanto al fumus boni iuris, il ricorso appare ammissibile e fondato anche a seguito di una ricognizione sommaria attesa la palese insussistenza delle pretese erariali. Ai fini della sospensione la verifica consiste nella possibile fondatezza delle ragioni dedotte dal contribuente e sull’attendibilità dei motivi dedotti in ricorso tendenti a caducare l’atto impugnato, valutando sul piano ipotetico il grado di probabilità del riconoscimento del diritto del ricorrente nella futura sentenza di merito. Il giudizio è quindi necessariamente di probabilità e di verosomiglianza.

Nel caso di specie, la sentenza del giudice di prime cure, nella sua sinteticità, appare ignorare tutte le richieste pregiudiziali di parte e manca di controbattere alle precise indicazioni giurisprudenziali proposte dal contribuente, che possono essere dedotte anche con una sommaria esaminazione delle carte processuali e delle motivazioni qui dedotte.

Ancora si rammenta che l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 98/96 ha specificato che nella valutazione delle esigenze cautelari occorre considerare l’interesse dell’ente impositore circa la perdita di garanzie patrimoniali nelle more della definizione del giudizio principale.

Appare evidente che tale valutazione è stata male eseguita dall’Ufficio, atteso che il contribuente, dalle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, dispone di un patrimonio netto di euro e valore della produzione per euro , crediti esigibili per euro , e quindi tutt’altro che nella condizione di cagionare future maggiori difficoltà di esazione del credito erariale.

Periculum in mora

Com’è noto, l’articolo 47 del D.lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando da questo possa “derivargli un danno grave e irreparabile”.

Orbene, nel caso di specie, la “gravità” è in re ipsa, considerata, invero, la rilevanza dell’importo richiesto dall’Ufficio.

Quanto, poi, al requisito della “irreparabilità”, va sottolineato che, nella verosimile ipotesi di vittoria in giudizio, il rimborso, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle somme indebitamente versate dal contribuente nel corso del procedimento contenzioso verrebbe disposto con l’erogazione di interessi ad un saggio evidentemente ben inferiore a quello che l’odierna ricorrente realizzerebbe investendo sul mercato le somme eventualmente pagate all’Erario; né sarebbe possibile trovare alcun ristoro in un’azione risarcitoria, essendo questa pacificamente esclusa nel campo tributario.

Ancora, l’entità della somma pretesa è tale da influire considerevolmente sui piani previsionali dell’attività sociale, assorbendo liquidità da impiegare nella gestione caratteristica e impiegando in misura rilevante i fidi concessi, se non la necessità di negoziarne nuovi. Allo scopo si precisa che la eventuale sospensione condizionata al rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria avrebbe anch’essa come conseguenza quella di utilizzare, per corrispondente importo, i fidi bancari. (Peraltro, nel caso delle sanzioni, la concessione della sospensione condizionata alla prestazione di idonea garanzia è un diritto del contribuente, indipendente dalle previsioni dell’art. 47 Dlgs 546/92).

Allo scopo si precisa che la società svolge attività di ……………….. in prevalenza nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche, trovandosi quindi in costante esposizione nei confronti dei clienti, ancorchè solvibili, mentre le passività sono a breve termine, basti pensare alla scadenza mensile di stipendi e salari, contributi e imposte ecc.

A tali fini si riporta come secondo consolidata giurisprudenza, il periculum in mora possa essere ravvisato in re ipsa in ragione dell’entità delle somme richieste in pagamento (Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 14, con ordinanza n. 20 del 10 dicembre 1997, Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con le ordinanze n. 9 e 10 del 30 luglio 1996, Commissione Tributaria di Asti con ordinanza del 24 giugno 1996 per citarne alcune e recentemente, la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, Sez. I, nell’ordinanza del 4 marzo 2003 ha precisato come il periculum in mora debba considerarsi “evidente … stante l’oggettiva rilevanza delle somme richieste”).

Alla luce di quanto esposto, l’appellante , come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

in via incidentale a titolo cautelare, sospendere anche inaudita altera parte, l’esecuzione dell’atto impugnato in epigrafe, ex art. 19 co 2 D.lgs 472/97, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora di cui all’art. 47 D.lgs 546/92.

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