Clausola statutaria organo di controllo s.r.l. post riforma 2012

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--Mendolia Fabrizio (discussioni) 18:55, 15 mag 2013 (CEST)



ART. XX) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge ne renda obbligatoria la nomina , ovvero se richiesto dai soci esprimenti la maggioranza dei voti, la società, con decisione dei soci, potrà di volta in volta stabilire che:

- le funzioni di controllo e di revisione siano affidate ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti;

- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica o ad una società di revisione, iscritti nell’apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti siano affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo della gestione all’Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

L’ 0rgano di controllo e Il Revisore, dureranno incarica in carica tre anni (fino alla data di approvazione del bilancio) e sono rieleggibili.

Si fa espresso riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

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