Ricorso per l’equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo

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Avv. Raciti 01/03/2011


CORTE D’APPELLO DI ………

Ricorso per l’equa riparazione dei danni


da violazione del termine ragionevole del processo

Per il sig. ……………, nato a …………… il …………… cod. fisc. …………… , residente a …………… in via ……………, elettivamente domiciliato in …………… via …………… presso lo studio dell’avv. ………….che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del presente atto, ricorrente

CONTRO:il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, resistente

PREMESSO CHE

1) con sentenza n. ….. emessa dal Tribunale di ……………, in data ……………,

2)

3)

4) il sig. ……………, nel corso di oltre …………… anni, è stato soggetto alle più profonde ed amare umiliazioni tanto che ……………;

5) sono immaginabili, i gravi pregiudizi che l’odierno ricorrente ha subito a causa della eccessiva durata della procedura fallimentare.

6) È evidente il gravissimo danno non patrimoniale patito dal sig. …………… consistito nel “pregiudizio morale in dipendenza dell’incertezza e dell’ansia dell’esito del processo” con ripercussioni sulle condizioni complessive, anche di salute, dell’interessato;

7) Risulta agevolmente dai documenti che si allegano e da quelli contenuti nel fascicolo relativo alla giudizio avente R.G. numero …./…. -che si chiede sia acquisito da codesta ecc. ma Corte d’Appello- che la procedura di cui sopra è ancora pendente e tarderà, ancora, ad essere chiusa dal momento che siamo nella fase di….

  • * ** * *

Alla luce di quanto sopra rappresentato, emerge inequivocabilmente il diritto e l’interesse dell’odierno ricorrente a domandare ed ottenere l’indennizzo, riconosciuto dalla legge, per l’eccessiva durata del processo che, tuttora pendente, ha superato il termine ritenuto “ragionevole” dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Sul diritto dei ricorrenti all’indennizzo ex artt. 2 l. 89/2001 – 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (ratificata con l. 848/1955) – 111 Cost.

È noto, in particolare, quanto disposto dall’art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 che, al primo comma, sancisce che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. n. 848/1955, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art, 6, paragrafo 1 della predetta C.E.D.U., ha diritto all’equa riparazione”, prevedendo, in particolare, al comma successivo, che “nell’accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del Giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione”.

È indubbio che il presupposto giustificativo dell’equa riparazione va ravvisato nella conclamata, generale inadeguatezza del sistema giudiziario italiano a far fronte in maniera adeguata al carico di lavoro di cui è investito.

Sulla valutazione della complessità della procedura, del comportamento delle parti e di ogni autorità chiamata a contribuire alla definizione del procedimento (Art. 2, secondo comma, l. 89/2001)

Dall’esame del fascicolo relativo al giudizio avente R.G. numero …./….emergerà agevolmente la semplicità del procedimento la cui durata e attuale pendenza non può che ritenersi lesiva del diritto, ex art. 6, par. 1, Conv. Europea dir. Uomo, alla definizione del procedimento in un termine “ragionevole”.

Per quanto riguarda il diritto all’equa riparazione, è noto che l’art. 2 l. 89/2001 riconosce tale diritto sia a coloro che hanno subito un danno patrimoniale sia a coloro che hanno subito un danno non patrimoniale.

Sul danno non patrimoniale subito

Nella fattispecie, non può negarsi che il ricorrente ha subito e continua a subire vari danni di carattere non patrimoniale consistenti in notevoli disagi psichici e morali che, fino ad ora, si sono protratti per oltre ………anni.

É indubbio che la pendenza del giudizio di cui sopra abbia provocato e continui a determinare, nel ricorrente, ulteriore dispiacere, ansia, disagi e sofferenza per cui il danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto di ragionevole durata del processo, pur configurandosi come evento non automatico, costituisce conseguenza di detta violazione.

Si ricorda, a tal proposito, che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, più volte, ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ragion per cui la presunzione dell’esistenza del pregiudizio è superabile soltanto in presenza di elementi idonei, di cui l’amministrazione è tenuta a fornire la prova.

È noto, inoltre, che tale danno deve essere liquidato, eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo le misure adottate dalla Corte europea di Strasburgo e dalla stessa Corte di Cassazione.

Il ricorrente, pertanto, è certo che la Corte d’appello di …………… non potrà non fare riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, ormai, della Corte suprema di Cassazione, onde evitare un’inadeguata liquidazione del danno, né può liquidarlo in misura simbolica (v. Cass., 14752/2000 e 8/2003).

Tutto ciò premesso appare equa la richiesta di indennizzo per l’importo, quantomeno, di euro 1.000,00 per ogni anno in più rispetto alla durata che, nel caso di specie, sarebbe stata ragionevole, oppure, quella somma minore o maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Sul danno patrimoniale subito

L’odierno ricorrente, infine, sebbene consapevole che, in questa sede, non può, di certo, domandarsi il risarcimento degli ingenti danni patrimoniali causati dal giudizio ancora in corso ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla eccessiva durata della procedura che è indubbio che sia stato subito. È evidente, infatti, che …..

Non può negarsi, allora, il diritto e l’interesse dell’odierno ricorrente ad ottenere l’indennizzo anche a causa del danno patrimoniale subito, nella misura (comprensiva anche del danno non patrimoniale) sopra menzionata, che, eventualmente, si chiede che venga liquidato anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Per tali ragioni, il sig. ……………, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesta ecc. ma Corte d’Appello, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che per la procedura di cui sopra (contraddistinta col n. ……………/….. Trib. ……………), durata, fino all’instaurazione della presente causa, oltre …………… anni, sussiste la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, per gli effetti, condannare il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma, in favore del ricorrente, di € …………… a titolo di danni subiti a causa della durata eccessiva della suddetta procedura, oppure al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare all’esito della presente causa, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si chiede, pertanto, la fissazione dell’udienza camerale con l’assegnazione di un termine per il deposito di note difensive scritte, nonché, l’audizione personale.

In via istruttoria:

si chiede l’acquisizione del fascicolo avente R.G. numero …… /…….. Trib. .

Si allegano, inoltre, i documenti di cui all’indice.

Luogo, data Avv. ……………

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